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[1]I cittadini di una delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo di intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennita' ad agenti, commissionari, ecc., di chi non intendessero valersi.

[2]Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per fare valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di avvocati, notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale rispetto ai rapporti giudiziari degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art5 · fonte del testo