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Le disposizioni del 1° e 2° comma dell'articolo precedente non sono applicabili:

  • a)ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
  • b)alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di una unione doganale gia' stipulata o da stipulare in avvenire;
  • c)ai privilegi preferenziali che le due Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati o Possedimenti rispettivi;
  • d)ai favori che la Repubblica di Guatemala abbia concesso o concedesse in seguito, in base a trattati o stipulazioni speciali, esclusivamente alle altre Repubbliche del Centro America.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art9 · fonte del testo