Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno su basi paritetiche una, Commissione mista che si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art11 · fonte su Normattiva