Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno su basi paritetiche una, Commissione mista che si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
