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[1](1) Il Comitato dei delegati degli Stati ha egualmente il compito:

  • a)di stabilire sulle linee della Compagnia destinate al traffico diretto fra gli Stati contraenti delle tariffe dirette con riduzioni fino al limite del 30% sui prezzi delle tariffe interne a combinare;
  • b)di concedere riduzioni tariffarie sia in via diretta sia in via di rimborso, come pure di permettere il cumulo delle distanze sulle linee della Compagnia;
  • c)di apportare ai prezzi delle tariffe interne per le merci riduzioni fino al 75% del diritto fisso per le linee percorse in transito e fino al 50% del diritto fisso per ciascuna delle linee delle ferrovie speditrici e destinatarie; il Comitato suddetto avra' il compito di fissare le norme per stabilire i diritti fissi compresi nelle tariffe delle diverse reti o di fissare dei tassi eguali per tutte le reti che servano di base alle riduzioni da accordarsi;
  • d)di determinare le condizioni degli accordi che si riferiscono al traffico internazionale sulle reti della Compagnia e che concernono almeno due delle reti suddette ed una o piu' delle altre Amministrazioni ferroviarie interessate. Queste condizioni, quando sieno stabilite, serviranno di base per i negoziati in una conferenza che sara' convocata fra le Amministrazioni ferroviarie interessate. L'iniziativa per la convocazione di questa conferenza spettera', a seguito di incarico del Comitato, ad un'Amministrazione ferroviaria che eserciti la rete della Compagnia.

[2](2) L'alinea precedente non pregiudica i diritti degli Stati esercenti di prendere qualsiasi iniziativa per quanto concerne le disposizioni su ricordate.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art21 · fonte del testo