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[2](2) Se la Compagnia esercita la rete, lo Stato relativo e' obbligato a garantire la copertura di qualunque eventuale disavanzo di esercizio ed inoltre a pagare direttamente al fondo delle obbligazioni, in luogo e vece della Compagnia, le stesse somme che sono da pagarsi giusta l'art. 15, alle condizioni e nei termini fissati dal detto articolo; la Compagnia e' a sua volta obbligata a sottoporre allo Stato il conto dei prodotti lordi entro un termine di sei mesi dalla fine dell'esercizio stesso. Verso la Compagnia lo Stato di cui si tratta avra' il diritto al rimborso dei pagamenti cosi' da esso effettuati, nei riguardi di tutto il prodotto netto della relativa rete dello stesso esercizio e degli esercizi successivi. Per garantire l'esercizio di questo diritto di rimborso, e' conferito allo Stato relativo un diritto di pegno sui prodotti lordi della rete di cui si tratta.
[3](3) Le spese per lavori in aumento patrimoniale e per rinnovamenti delle linee saranno a carico dell'esercizio corrente di queste reti. La Compagnia, conservando una gestione per quanto possibile economica, sara' obbligata di predisporre tempestivamente un conto annuale di previsione per l'esercizio (budget) per ogni rete da essa esercitata, comprese le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, le spese per lavori in aumento patrimoniale e quelle per rinnovamenti. Questo conto di previsione sara' sottoposto all'approvazione del relativo Stato. Il Governo avra' il diritto di esercitare un efficace controllo, e la Compagnia sara' obbligata a prendere tutte le misure per assicurare l'esercizio di questo controllo. La Compagnia sara' anche obbligata a redigere annualmente un conto di esercizio separato per ogni rete non esercitata dallo Stato interessato. Questo conto sara' sottoposto all'approvazione di questo Stato.
[4](4) Se ciononpertanto per assicurare la regolarita' dell'esercizio divenga necessario di disporre di un fondo di esercizio, lo Stato interessato fara' degli anticipi corrispondenti man mano che le esigenze dell'esercizio da esso constatate lo richiederanno.
[5](5) Le disposizioni dell'art. 15 concernenti il contributo speciale del Regno d'Italia saranno applicabili per analogia nel caso in cui uno o piu' Stati non esercitino la rete. Se uno Stato dovesse effettuare un pagamento sulla base della garanzia eccedente il minimo, questo pagamento non potra' essere richiesto dal Comitato di obbligazionisti nella misura corrispondente a quella parte del contributo del Regno d'Italia che spetta alla rete in questione.
[6](6) Se una rete viene esercitata dalla Compagnia, i diritti che si riferiscono a questa rete ovvero al suo esercizio non potranno essere esercitati che esclusivamente presso un'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato sul territorio del quale si trova la rete in questione. Non saranno ammesse azioni giudiziarie in forza dei diritti ora accennati, su un'altra rete della Compagnia (compresi gli accessori). Se il patrimonio privato dovesse essere messo a contribuzione per tali crediti concernenti una rete o il suo esercizio, e per conseguenza non concernenti il patrimonio privato ovvero la gestione di servizio centrale o dei fondi di previdenza (art. 17, alinea 16 e 29), lo Stato, sul territorio del quale si trova la rete a cui si riferisce il credito in questione, indennizzera' la Compagnia di tutti i danni e interessi e delle spese giudiziarie.
[7]Allegato.
[8]In caso di esercizio di una rete da parte della Compagnia saranno applicabili le disposizioni dell'art. 15 nei riguardi degli introiti provenienti dagli interessi del capitale investito; i contratti di pedaggio fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato non sono sospesi.
[9]Resta inteso che i profitti o le perdite risultanti per la Compagnia dall'esercizio di ferrovie, che non sono proprieta' della Compagnia ed il cui esercizio e' assunto dalla stessa, saranno portati nel conto di esercizio della rete esercente.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
