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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 670 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: In dipendenza del credito della Compagnia verso il Regio Governo d'Italia sulla base dei trattati di Basilea 17 novembre 1875 e di Vienna 25 febbraio 1876, relativo al pagamento di un'annualita' di 29.569.887,12 franchi oro fino al 31 dicembre 1954 e di un'annualita' di 12.774.751,26 franchi oro dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1968, compresi gli arretrati e gli interessi, non sara' sollevata alcuna pretesa contro alcuno degli Stati contraenti.

tolto: (§ 2). Non sara' sollevata alcuna pretesa in dipendenza del contributo dello Stato e della garanzia per il prestito di priorita' 5% della Compagnia (convenzione del 27 luglio 1869, n. 183 R. G. B.).

tolto: Non sara' sollevata alcuna pretesa in dipendenza della rendita annua di 38,240 fiorini valuta austriaca in relazione alla cessione di un sesto di partecipazione alla ferrovia di circonvallazione di Vienna (processo verbale redatto all'i. r. Ministero del commercio al 28 luglio 1894).

tolto: (§ 3). Il processo pendente presso il Tribunale civile di Vienna al numero Cg. VII 790: 18 contro l'antica Amministrazione militare austro-ungarica sulla base del § 70 del regolamento d'esercizio delle ferrovie (Ordinanza imperiale del 15 novembre 1851, n. 1, del 1852 R. G. B. e Ordinanza del r. Ministero ungherese, n. 6125 del 1907) non sara' continuato e nessuna pretesa sara' sollevata in dipendenza dello stesso. Le spese si intendono reciprocamente compensate.

tolto: (§ 4). Nessuna pretesa sara' sollevata verso gli Stati contraenti a titolo di indennita' per il materiale rotabile che e' stato deteriorato dagli avvenimenti di guerra o che si e' perduto o che e' stato confiscato o che la Compagnia ha dovuto cedere in virtu' delle disposizioni delle convenzioni di armistizio.

tolto: (§ 5). La Compagnia non avra' da fare piu' alcun pagamento per il residuo debito per prezzo dovuto in dipendenza dell'acquisto delle linee lombardo-venete, interessi compresi.

tolto: (§ 6). La Compagnia rinuncia a vantaggio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ad un saldo attivo della liquidazione (art. 25). Inoltre la Compagnia dichiara di essere d'accordo che al momento della liquidazione i prestiti della Compagnia alla societa' a garanzia limitata Ljubljanski Dvor, sieno trattati come attivi dell'esercizio. La Compagnia sara' d'altra parte svincolata dal pagamento delle imposte sul traffico fino al 31 dicembre 1921 compreso, degli importi corrispondenti alle riserve matematiche (art. 17), e di un saldo passivo della liquidazione (art. 25). I procedimenti per reati di dogana intentati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni saranno soppressi, e le ammende per tali reati di dogana saranno condonate.

tolto: (§ 7). La Compagnia rinuncia a vantaggio del Regno d'Italia ad un saldo attivo di liquidazione (art. 25), ed essa non accampera' alcuna pretesa a titolo di indennizzo per l'uso delle sue linee site nel Regno d'Italia, durante il periodo fino al 31 dicembre 1922. La Compagnia si obbliga di rimborsare, giusta le disposizioni dell'art. 25, alinea 8 e 9. le anticipazioni in contanti fatte dal Regno d'Italia. La Compagnia sara' d'altra parte liberata dal pagamento delle somme corrispondenti alle riserve matematiche (art. 17) e di un saldo passivo di liquidazione (art. 25).

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: (§ 8). Il laminatoio della Compagnia a Graz, coi terreni adiacenti, foglio 536 del libro tavolare nel comune Lend nel suburbio di Graz, parcelle n. 1087-1099, rimarra' proprieta' privata della Compagnia non soggetta al diritto di devoluzione. I locali negli edifici appartenenti alla ferrovia, che la Compagnia giudichera' necessari per il servizio sociale centrale previsto all'art. 26, saranno messi a disposizione della stessa.

tolto: L'indennita' dovuta per l'utilizzazione di questi locali sara' calcolata sulla base stessa dell'indennita' pagata dalla ferrovia per l'uso dei locali negli edifici appartenenti ai fondi di previdenza. Il Consiglio di amministrazione ritirera' tutti gli oggetti di inventario che esso giudichera' necessari per il servizio centrale sociale previsto all'art. 26. Questi oggetti costituiranno una libera proprieta' privata della Compagnia non soggetta al diritto di devoluzione.

tolto: (§ 9). Per quanto concerne l'esercizio del diritto di comproprieta' della Compagnia sulle installazioni dell'acquedotto di Aurisina, la Compagnia conchiudera' un accordo speciale con il Regno d'Italia, per il caso che l'esercizio della rete sita in Italia fosse fatto dallo Stato.aggiunto: Accordo-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art27 · fonte del testo