Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 1125 parole tolte, 12 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: (1) Al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni resta riservato il diritto di liberarsi dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24, come pure dal pagamento dell'annualita' del riscatto della linea da Zagabria a Karlovac (art. 28), mediante il pagamento di un'annualita' globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocentomila) franchi oro, di cui 50,000 (cinquantamila) franchi oro corrispondono agli interessi del capitale investito nelle stazioni comuni e nelle linee di pedaggio. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tal caso sara' esonerato del pari dal pagamento delle annualita' gia' scadute (compresi gli interessi), dovute per il riscatto della linea da Zagabria a Karlovac; ma dovra' pagare, una volta tanto, al fondo delle obbligazioni la somma di 200,000 (duecentomila) franchi oro per contribuire alla formazione di un fondo di esercizio a disposizione del Comitato degli obbligazionisti.
tolto: (2) L'annualita' globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocentomila) franchi oro sopra indicata sara' versata in franchi oro al fondo degli obbligazionisti, nei termini fissati all'art. 15, alinea 9, per il pagamento del canone minimo. Questa annualita' non sara' soggetta ad alcuna ritenuta o riduzione per qualsiasi ragione. In particolare fino al termine dell'anno 1947, non avra' luogo la sostituzione del contributo speciale del Regno d'Italia, sulla base del traffico di Trieste, prevista all'art. 15, alinea 17 e 18, ed all'art. 24, alinea 5. Dal 1° gennaio 1948 in poi tale sostituzione sara' ammessa, ma soltanto fino alla concorrenza di 400,000 franchi oro al massimo, cosicche' l'annualita' globale, a partire dal 1° gennaio 1948, non potra' mai essere inferiore a 5,400,000 (cinque milioni quattrocentomila) franchi oro.
tolto: (3) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni volesse far uso del suo diritto di pagare l'annualita' globale determinata dal presente articolo, esso dovra' farne dichiarazione nel momento in cui ratifichera' il presente accordo (art. 52). In questo caso la somma di 200,000 (duecentomila) franchi oro su menzionata, vincolata alla costituzione di un fondo di cassa, sara' da pagarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. La dichiarazione concernente l'annualita' globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocentomila) franchi oro sara' irrevocabile ed i suoi effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.
tolto: (4) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dovesse far uso del diritto di pagare l'annualita' globale, che e' riconosciuto nel presente articolo, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sara' dispensato di tenere un conto separato come previsto dall'art. 16, alinea 1.
tolto: (5) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dovesse far uso del diritto suindicato, il Regno d'Italia avra' il diritto di svincolarsi dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24 (salvo il pagamento del contributo speciale sulla base del traffico di Trieste, in conformita' dell'art. 15, alinea 15, e dell'art. 24, alinea 5, e salvi i pagamenti giusta le disposizioni dell'art. 15, alinea 13 e 14, e dell'allegato all'art. 24) pagando ogni anno una annualita' globale di 6,000,000 (sei milioni) di franchi oro.
tolto: (6) L'annualita' globale di 6,000,000 (sei milioni) di franchi oro sopra indicata sara' versata in franchi oro al fondo delle obbligazioni entro i termini fissati all'art. 15, alinea 9, per il pagamento del canone minimo. Questa annualita' non sara' soggetta ad alcuna ritenuta ne' riduzione per qualsivoglia titolo.
tolto: ( 7) Se il Regno d'Italia volesse far uso del suo diritto di pagare l'annualita' globale, determinata dal presente articolo, esso dovra' farne la dichiarazione al momento della ratifica del presente accordo (art. 52). Questa dichiarazione sara' irrevocabile ed i suoi effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.
tolto: (8) Se il Regno d'Italia dovesse far uso del diritto di pagare l'annualita' globale, esso sara' dispensato dal tenere una contabilita' separata come previsto all'art. 16, alinea 1.
tolto: (9) Se il Regno d'Italia dovesse far uso del diritto sopra descritto, la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Ungheria avranno egualmente il diritto di essere esonerati dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24, salvo i pagamenti incombenti a questi Stati giusta le disposizioni dell'art. 15, alinea 13 e 14, e dell'allegato all'art. 24, pagando una annualita' globale ascendente a 7,850,000 (sette milioni ottocentocinquantamila) franchi oro per la Repubblica d'Austria ed a 3,425,000 (tre milioni quattrocentoventicinquemila) franchi oro per il Regno d'Ungheria.
tolto: (10) Queste annualita' globali della Repubblica d'Austria e del Regno d'Ungheria saranno versate in franchi oro al fondo delle obbligazioni entro i termini fissati all'art. 15, alinea 9, per il pagamento del canone minimo. Queste annualita' non saranno soggette ad alcuna ritenuta ne' ad alcuna riduzione per qualsivoglia ragione. In particolare non avra' luogo la sostituzione prevista dall'art. 15, alinea 17 e 18, e dall'art. 24, alinea 5.
tolto: (11) Il vantaggio accordato al Regno d'Ungheria giusta l'alinea 8 dell'art. 15 trovera' applicazione conforme anche se il Regno d'Ungheria dovesse far uso del suo diritto di pagare l'annualita' globale. Se dal 22.5% del prodotto lordo della rete ungherese si ricava una somma inferiore a 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro, il Regno d'Ungheria non avra' da pagare che 3,125,000 (tre milioni centoventicinquemila) franchi oro di annualita' globale. Se dal 22.5% del prodotto lordo della rete ungherese si ricava un importo tra i 3,000,000 (tre milioni) e 3,300,000 (tre milioni trecentomila) franchi oro, il Regno d'Ungheria dovra' pagare la somma cosi' ricavata, piu' 125,000 (centoventicinquemila) franchi oro. Se dal 22.5% del prodotto lordo della rete ungherese si ricava un importo superiore a 3,300,000 (tre milioni trecentomila) franchi oro, il Regno d'Ungheria dovra' pagare l'annualita' globale per intero. La differenza in meno dell'annualita' globale, risultante da questa disposizione, sara' versata dal Regno d'Italia. I pagamenti che il Regno d'Italia fara' per questo titolo saranno diffalcati dalla sua annualita' globale.
tolto: (12) Se la Repubblica d'Austria, ovvero il Regno d'Ungheria, intendono di far uso del loro diritto di pagare l'annualita' globale, determinata dal presente articolo, essi dovranno farne una dichiarazione al momento della ratifica del presente accordo (art. 52). Queste dichiarazioni saranno irrevocabili ed i loro effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.
tolto: (13) Se la Repubblica d'Austria dovesse far uso del diritto di pagare l'annualita' globale, essa sara' dispensata dal tenere un conto separato, come previsto all'art. 16, alinea 1. Se il Regno d'Ungheria dovesse far uso del diritto di pagare l'annualita' globale, esso sara' dispensato dal tenere un conto separato, purche' rinunci al vantaggio previsto dall'alinea 11 di questo articolo.
tolto: (14) Resta inteso che la garanzia degli Stati per un eventuale deficit di esercizio (art. 24) non subisce alcuna modificazione in caso di un pagamento a' forfait.
tolto: (15) L'impegno concernente il pagamento complementare previsto all'art. 39, alinea 3, non subisce alcuna modificazione in caso di un pagamento a' forfait.aggiunto: Accordo-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art29 · fonte del testo