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[1](1) Le somme necessarie per l'ammortamento delle obbligazioni di ogni categoria, e per il pagamento degli interessi correnti come pure per il servizio degli arretrati (art. 40), saranno prelevate esclusivamente da un fondo destinato ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali).
[2]Questo fondo sara' designato in seguito col titolo «fondo delle obbligazioni» e sara' costituito in conformita' delle disposizioni seguenti.
[3](2) Fatta riserva per i diritti di pegno o di ipoteca, che ai portatori delle obbligazioni nel loro complesso sono attribuiti dal presente accordo, i detti portatori di obbligazioni non possono sollevare pretese, per tutto quanto concerne i loro diritti e le loro rivendicazioni, che sulle risorse del «fondo delle obbligazioni» amministrato dal Comitato indicato all'art. 34.
[4](3) Il «fondo delle obbligazioni» dovra' far fronte da solo a tutte le richieste concernenti le obbligazioni ed i tagliandi della Compagnia, che potranno essere presentate per qualsivoglia titolo e per qualsivoglia motivo; il «fondo delle obbligazioni» ne sopportera' tutti gli oneri e le conseguenze dirette od indirette.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
