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[1](1) La Compagnia avra' la denominazione «Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud)»:

[2]in lingua tedesca: «Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft)»;

[3]in lingua ungherese: «Duna-Szava-Adria vasuttarsasag (azelött Deli vaspalya tarsasag)»;

[4]in lingua italiana: «Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali)»; in lingua serba, croata e slovena: «Drustvo zeleznica Dunav-Sava-Jadransko more (Predje: Drustvo Juznih zeleznica)».

[5](2) Questa ragione sociale sara' registrata legalmente.

[6](3) La sede della Compagnia e' a Vienna. La Compagnia avra' in ciascuno degli Stati contraenti, eccezion fatta per il territorio dello Stato nel quale essa ha la propria sede, una succursale (rappresentanza), che pure sara' registrata legalmente.

[7](4) Con riguardo al modo come e' composto il Consiglio di amministrazione, i Governi degli Stati contraenti non nomineranno dei Commissari.

[8](5) Per assicurare la validita' e l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea generale degli azionisti, non e' necessaria una approvazione dello Stato.

[9](6) Le disposizioni delle leggi e delle altre norme degli Stati contraenti non saranno applicate alla Compagnia in quanto esse siano in contraddizione con il presente accordo e particolarmente con il carattere speciale che questo accordo le conferisce. In caso di controversie, soltanto il Tribunale arbitrale misto previsto all'art. 50 decidera' se sia ammissibile l'applicazione di tali leggi e norme.

[10](7) Gli Stati contraenti non potranno prendere alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, contro la sua volonta', adducendo che essa dovrebbe essere considerata quale una Compagnia o quale una societa' estera, con riguardo alla nazionalita' degli azionisti ovvero dei creditori, alla sua sede ed al luogo dove la Compagnia e' registrata, o con riguardo al luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue reti.

[11]La Compagnia ed i suoi beni non saranno soggetti ad alcuna disposizione o misura che potesse pregiudicare i suoi diritti e alle quali sarebbero soggette le compagnie, le societa' o le persone appartenenti allo Stato in questione, ma alle quali non sarebbero soggette una compagnia, una societa' od una persona straniera.

[12]Alla Compagnia ed ai suoi beni saranno sempre applicate le disposizioni, le leggi, le ordinanze, ed i regolamenti che sarebbero da applicarsi ai cittadini stranieri, appartenenti alla nazione piu' favorita, giusta i trattati e le disposizioni in vigore, o che di fatto risultassero applicati.

[13]Queste disposizioni non pregiudicano in alcun modo le disposizioni contenute agli articoli 48 e 49.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art4 · fonte del testo