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[1](1) La Compagnia costituisce a favore della totalita' dei portatori di obbligazioni un diritto di pegno:

  • A)sui suoi crediti per le somme ad essa dovute dagli Stati:
  • a)in caso di esercizio da parte dello Stato, quale canone per l'uso delle linee;
  • b)in caso di esercizio da parte della Compagnia, in dipendenza della garanzia;
  • B)sulle specie del fondo delle obbligazioni quali esse risultano ad un dato momento;
  • C)sul credito che discende dal trattato di Budapest dell'11 marzo 1880, relativo alla vendita della linea Zagabria-Karlovac (art. 28), nel caso che non fossero applicabili le disposizioni dell'art. 29. Il diritto di pegno spettante su questo credito alla totalita' dei portatori di obbligazioni deve essere iscritto quale diritto di pegno sul diritto di ipoteca della Compagnia sulla linea Zagabria-Karlovac.

[2](2) Gli Stati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare, ove occorra, la validita' del diritto di pegno costituito col presente articolo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art41 · fonte del testo