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[1](1) Il libro ferroviario per le antiche linee austriache della Compagnia tenuto dal Tribunale degli affari civili di Vienna ed il libro centrale delle ferrovie tenuto a Budapest per le antiche linee ungheresi della Compagnia saranno sostituiti nel seguente modo.
[2](2) In ognuno degli Stati territorialmente interessati sara' istituito per la rete della Compagnia sita sul suo territorio un libro ferroviario. Nel libro ferroviario, da istituire a Vienna per la rete austriaca, si dovranno tenere un foglio per la rete principale della Compagnia e dei fogli distinti per ciascuna delle ferrovie d'interesse locale da Liesing a Kaltenleutgeben, da Mödling a Hinterbrühl e da Spielfeld a Radkersburg.
[3](3) La ragione sociale e la sede della Compagnia, come pure il suo diritto di proprieta' sulla rete, con i diritti che scaturiscono dalle sue concessioni, con le modificazioni apportate dal presente accordo, ed il diritto di devoluzione a favore dello Stato, dovranno iscriversi nei libri ferroviari.
[4](4) Si iscrivera' nel foglio delle passivita' del libro ferroviario in primo grado il diritto di esercizio dello Stato, come servitu' d'uso (art. 13), con prevalenza assoluta di fronte a qualunque diritto di servitu', di pegno o d'ipoteca, e subito dopo in secondo grado il diritto di pegno e d'ipoteca spettante ai portatori di obbligazioni, giusta l'art. 43.
[5](5) Gli immobili che fanno parte della rete, i diritti di servitu' appartenenti alla rete, e gli oneri reali che gravano sulla rete, dovranno anche essere iscritti. A tale fine si dovra' uniformarsi alle iscrizioni del libro ferroviario a Vienna o del libro centrale di Budapest, tenendo conto delle modificazioni verificatesi nel frattempo.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
