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[1](1) Il diritto al rimborso delle obbligazioni che secondo le precedenti disposizioni fossero da rimborsarsi e che essendo state sorteggiate non saranno presentate al rimborso entro 30 anni dopo la data fissata per il rimborso, sara' prescritto.

[2](2) Per i tagliandi questo termine e' di 5 anni.

[3](3) Per i titoli e per i tagliandi il pagamento dei quali e' scaduto prima del 1° luglio 1914 od a questa data, il termine di prescrizione e' prolungato di 9 anni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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