Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 93 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Se il Consiglio di amministrazione deve prendere delle decisioni nei riguardi di transazioni o di controversie della Compagnia con uno o piu' Stati territorialmente interessati, ovvero con i portatori delle obbligazioni, i membri del Consiglio, eletti su presentazione di uno o di piu' Stati in questione o d'una o piu' associazioni di portatori di obbligazioni, non saranno autorizzati a prendere parte alla votazione. Tuttavia, i membri che in questo caso non prenderanno parte alla votazione potranno partecipare alla discussione, senza alcun pregiudizio per i diritti degli Stati o degli obbligazionisti da essi rappresentati.aggiunto: Accordo-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art7 · fonte del testo