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Se il Consiglio di amministrazione deve prendere delle decisioni nei riguardi di transazioni o di controversie della Compagnia con uno o piu' Stati territorialmente interessati, ovvero con i portatori delle obbligazioni, i membri del Consiglio, eletti su presentazione di uno o di piu' Stati in questione o d'una o piu' associazioni di portatori di obbligazioni, non saranno autorizzati a prendere parte alla votazione. Tuttavia, i membri che in questo caso non prenderanno parte alla votazione potranno partecipare alla discussione, senza alcun pregiudizio per i diritti degli Stati o degli obbligazionisti da essi rappresentati.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
