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[1](1) Le scritturazioni relative agli esercizi 1919 fino al 1922 compreso devono essere fatte dalle amministrazioni delle reti, in modo da poter stabilire alla fine delle operazioni di liquidazione (art. 25) un bilancio generale di liquidazione, che metta in evidenza particolarmente la situazione della cassa, del materiale e degli approvvigionamenti. Non sara' necessario di redigere dei bilanci, conti profitti o perdite o conti di esercizio annuali per il detto periodo.
[2](2) La Compagnia fara' il 1° gennaio 1923 un bilancio di apertura, sulla base della situazione risultante dal presente accordo.
[3](3) Questo bilancio sara' redatto secondo i principi che saranno adottati dal Consiglio di amministrazione e servira' di base per la contabilita' futura.
[4](4) In dipendenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si potra' esigere alcuna imposta o sovra imposta, alcuna tassa, alcuna contribuzione per prestiti forzosi, ne' alcun altro versamento di egual natura.
[5](5) Le leggi concernenti la perdita di una parte del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non saranno applicabili alla Compagnia. L'assemblea generale decidera', ove occorresse, una riduzione del capitale sociale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
