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[1](1) Il traffico delle merci per ferrovia, fra le Parti contraenti, sara' fatto sotto il regime della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, conchiusa a Berna il 14 ottobre 1890, modificata e completata dagli accordi addizionali del 16 luglio 1895 e dalle convenzioni addizionali del 16 luglio 1898 e del 19 settembre 1906, come pure secondo le norme delle condizioni complementari comuni, e delle cinque convenzioni uniformi elaborate dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia, e secondo le norme degli accordi, delle convenzioni e delle condizioni che potranno essere conchiuse in seguito, ed alle quali gli Stati firmatari avranno dato la loro adesione; nel caso in cui una nuova convenzione internazionale sostituisca la Convenzione di Berna attualmente in vigore, e che gli Stati contraenti vi aderiscano, questa convenzione nuova sara' adottata dagli Stati contraenti in luogo della detta Convenzione di Berna.
[2](2) Tuttavia, in vista delle difficolta' di natura tecnica ed economica ancora esistenti in certe relazioni di traffico, saranno ammesse alcune deroghe alle dette convenzioni, previ accordi fra le Amministrazioni delle ferrovie.
[3](3) Questi accordi devono essere sottoposti alla ratifica dei Governi interessati.
[4](4) Tali accordi, contenenti delle deroghe, possono essere conchiusi anche in occasione della fissazione delle tariffe dirette, e possono essere indicati nelle stesse tariffe.
[5](5) In ogni caso le deroghe dovranno essere fissate per una durata non eccedente i limiti strettamente necessari.
[6](6) Le Parti contraenti sono d'accordo che queste deroghe non debbano comprendere la restrizione della responsabilita' delle ferrovie nei riguardi della perdita e delle avarie delle merci e dei termini di resa.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
