Sara' di competenza delle Universita' o degli Istituti superiori il risolvere circa il riconoscimento degli esami e delle accettazioni di titoli universitari. I titoli delle Scuole secondarie per essere accettati, dovranno subordinarsi alla decisione della rispettiva Autorita' dell'educazione di ciascun Paese; per i titoli che abilitino ad una professione liberale, la decisione spettera' ai Ministeri competenti di ciascun Paese.
Testo vigente dal 7 aprile 1955
