1. L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita' dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1. 2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplinano le modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici. 3. Per comprovati, eccezionali motivi, l'ospedale puo' accettare malati anche in soprannumero rispetto ai posti letto, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art5 · fonte su Normattiva