[1]Concessioni della Comunita' relative al pesce e ai prodotti della pesca
[2]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
