[1]Pesce e prodotti della pesca
[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
[3]2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunita' a norma dell'allegato V.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
