Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art27 · fonte su Normattiva