Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 12 — Documentazione dell'avvenuta notifica
L'avvenuta notifica sara' documentata nelle forme stabilite dall'ordinamento della Parte richiesta. Verranno comunque indicati data e luogo della notifica nonche' le generalita' della persona alla quale l'atto e' stato notificato.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
