• 1)Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte.
  • 2)Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attivita' professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari.
  • 3)L'assistenza per i minorenni comprende anche:
  • a)l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo;
  • b)l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternita' ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art20 · fonte su Normattiva