Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 20 — Estensione dell'assistenza
- 1)Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte.
- 2)Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attivita' professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari.
- 3)L'assistenza per i minorenni comprende anche:
- a)l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo;
- b)l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternita' ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
