• 1)Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte.
  • 2)Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonche' le decisioni per le spese processuali.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art24 · fonte su Normattiva