• 1)L'organo competente della Parte richiesta, a seguito della domanda di assistenza, adotta, nei limiti derivanti dalle norme del proprio ordinamento, le misure per l'ottenimento degli alimenti.
  • 2)Tale organo informa l'organo competente dell'altra Parte delle misure adottate e del loro esito. Qualora non sia stato possibile effettuare alcun adempimento, lo comunica indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art23 · fonte su Normattiva