Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 5 — Accesso alle autorità giudiziarie
I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorita' giudiziarie, per la difesa dei loro diritti e interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
