Art. 6 — Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali
I cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono in qualita' di attori innanzi alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte saranno dispensati dalla cautio judicatum solvi qualora abbiano la residenza o domicilio nel territorio di una delle Parti.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
