1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifica in tutto o in parte la presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte da un Membro della nuova Convenzione modificata comportera' ipso iure, nonostante quanto previsto all'articolo 21 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore,
  • b)a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione modificata, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la Convenzione modificata.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art25 · fonte su Normattiva