investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, o eventi considerati simili dal diritto internazionale, riceveranno dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte concede ai propri investitori o a un investitore di un qualsiasi Paese Terzo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente trasferibili.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
