Lo scambio di delegazioni, derivante da programmi di collaborazione bilaterale, sara' effettuata secondo il principio di reciprocita' e prendendo in considerazione i seguenti criteri:

  • a)la parte inviante sostiene le spese del viaggio nonche' assicura ai membri della propria delegazione tutte le prestazioni, comprese quelle relative all'assistenza medica connessa con malattie ed infortuni, secondo le proprie normative vigenti;
  • b)la parte ricevente sostiene le spese del trasporto locale, ed eventualmente quelle di vitto ed alloggio, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, punto d, del presente Accordo;
  • c)l'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla parte ospitante. Le spese relative al trasporto in patria del malato, vengono sostenute dalla parte invitante.

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art8 · fonte su Normattiva