[1]Richieste di assistenza
[2]1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere: (a) il nome dell'Autorita' competente della Parte richiedente; (b) il nome dell'Autorita' competente della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; (c) i dettagli sul caso; (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta; (e) una descrizione dell'assistenza richiesta; (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta. 4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorita' competenti si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, indicandone l'indirizzo, il numero telefonico e l'e-mail.
Testo vigente dal 21 ottobre 2016
