[1]Rifiuto dell'assistenza

[2]1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali. 2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente richiesta. 3. Ove possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta in virtu' del presente Accordo, consulta l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere eseguita in conformita' alle condizioni stabilite dall'Autorita' competente richiesta. Se accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'Autorita' competente richiedente si impegna a rispettarle. 4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifilo.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art6 · fonte su Normattiva