[1]Esecuzione delle richieste

[2]1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o ne determinino un considerevole ritardo. 3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa entro trenta (30) giorni l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati della richiesta.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art7 · fonte su Normattiva