Art. 13 (Convenzione)
di domande di estradizione Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione del reato, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, delle date di ricezione delle domande.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
