di domande di estradizione Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione del reato, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, delle date di ricezione delle domande.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art13 · fonte su Normattiva