1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte. 2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. 3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, la quale fornira' i dati relativi all'identita' della persona alla quale si riferisce la domanda, dara' indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare. Inoltre attestera' l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrra' gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'art. 9.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art15 · fonte su Normattiva