Art. 6 (Convenzione)
Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo e cento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potra' superare i centodieci milioni. I competenti organi finanziari dei due Paesi, debitamente autorizzati a tal fine, provvederanno di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dei contingenti di cui al precedente paragrafo, sulla base degli indicatori di variazione del costo della vita. L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1982.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
