La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatte per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque il quantitativo di pezzi coniati non potra' superare venti milioni. L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1972.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816~convenzione-art5 · fonte su Normattiva