Parti intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile il regime dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte a scopi di lavoro, culturali, turistici e privati. Esse si impegnano ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, consolari e di altre rappresentanze ufficiali dell'altra Parte.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
