Art. 19 (Trattato)
Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nel campo giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali o a scopi culturali, turistici e privati.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
