Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000
Art. 7 (Protocollo)
[1]Strategia generale della politica dei trasporti
[2]1. Nell'interesse della sostenibilita' le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:
- a)coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalita';
- b)sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato,
- c)incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il piu' rispettoso dell'ambiente, nonche' sui sistemi intermodali di trasporto,
- d)valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico. 2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:
- a)proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,
- b)proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti,
- c)raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.
- d)incrementare la sicurezza dei trasporti.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
