[1]Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, il Regio Governo d'Italia, nel provvedere circa le modalita' della costruzione e dell'esercizio medesimi e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggi, i servizi di posta e di corrispondenza, terra' conto delle osservazioni e dei desideri del Governo della Repubblica di San Marino.

[2]S'intende esteso alla costruzione e all'esercizio della ferrovia l'impegno del Governo Sanmarinese, di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente Convenzione, concernente l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelefonica.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art6 · fonte del testo