[1]Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facolta' esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo quelle altre modalita' che esso riterra' piu' opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (broadcasting), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che cio' apparisse conveniente.
[2]Al fine di assicurare la regolarita' del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal Regio Governo della esecuzione dei controlli, nonche' delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi abbisognassero per il completo adempimento delle loro mansioni.
Testo vigente dal 7 settembre 1928
