[1]Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facolta' esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo quelle altre modalita' che esso riterra' piu' opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (broadcasting), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che cio' apparisse conveniente.

[2]Al fine di assicurare la regolarita' del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal Regio Governo della esecuzione dei controlli, nonche' delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi abbisognassero per il completo adempimento delle loro mansioni.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art2 · fonte del testo