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[1]Con tale accreditamento sono regolati tutti i crediti denunciati dall'Ufficio germanico di verifica e compensazione a norma dell'art. 296, del Trattato di Versaglia ancora pendenti il 15 giugno 1927, il cui ammontare capitale notificato non superi lire italiane cinquemila, compresi i crediti pei quali gli Uffici di verifica e compensazione abbiano emanato una decisione di accordo, o disaccordo ed anche se per tali crediti pendano cause innanzi al Tribunale arbitrale miste italo-germanico.

[2]Per i crediti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, il limite di lire cinquemila previsto nell'art. 1 e' determinato in base al ragguaglio fissato nel comma d) dell'art. 296 precitato.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art2 · fonte del testo