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S'intendono compresi nella somma globale di chi al precedente articolo:
- a)i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;
- b)le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici gia' regolati.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
