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S'intendono compresi nella somma globale di chi al precedente articolo:

  • a)i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;
  • b)le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici gia' regolati.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art3 · fonte del testo