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I due Uffici di verifica e compensazione rinunziano a domandare per l'avvenire i riaccreditamenti per importi non eccedenti le lire italiane 5000 a termini del presente Accordo, o considerano ritirate le domande in corso per tali accreditamenti

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art7 · fonte del testo