L'immunita' dalla giurisdizione prevista dall'art. V sez. 13 (a) e 21 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, nonche' dall'Annesso VII a detta Convenzione nn. 1, 2 (i) (a) e (b), 2 (ii) e 3, non si applica in caso di azione civile promossa da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente a funzionari dell'Organizzazione, a rappresentanti di Stati Membri partecipanti a riunioni convocate dall'Organizzazione o ad esperti in missione per l'Organizzazione, derivante da operazioni del veicolo, purche' tale azione non investa in alcun modo l'immunita' dalla giurisdizione per arresto o detenzione previsti dalla predetta Convenzione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197~addendum-art2 · fonte su Normattiva