[1]1. Ciascuna Parte potra' risolvere questo Accordo in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere l'Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione sull'altra Parte. 2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell'ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo. IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013.

[2]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Firmato)

[3]PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (Firmato)

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art19 · fonte su Normattiva