1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni. 2. La presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non e' parte di tale convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione. 3. Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione contemplata dal paragrafo 1 sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente al titolo III della presente convenzione. 4. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se lo Stato richiesto non e' parte contraente di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 e la persona contro la quale si richiedono il riconoscimento o l'esecuzione e' domiciliata in tale Stato, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione non siano possibili in base ad altra norma giuridica dello Stato richiesto. 5. Se una convenzione contemplata dal paragrafo 1 di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art57 · fonte su Normattiva