Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Purche' siano rispettate le disposizioni del primo Gomma, il presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunita' avra' depositato presso il Segretariato degli Stati ACP il primo dei tre Atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati che hanno firmato un accordo di accessione con la Comunita' non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunita' allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimita', procedera' al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;398~art3 · fonte su Normattiva