ARTICOLO IX 1. Principi Generali Le Parti riconoscono che il successo della collaborazione dipende dallo scambio tempestivo e completo delle informazioni necessarie alla cooperazione sul sistema duale. Le Parti hanno l'intenzione di scambiarsi tutte le informazioni necessarie, cosi' come i relativi diritti di utilizzazione, al fine di raggiungere tale obiettivo. 2. Informazioni di Base

  • a)Divulgazione Fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni dell'Articolo XII, ciascuna delle Parti comunica all'altra Parte tutte le informazioni di Base necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo summenzionato.
  • b)Utilizzazione Fatti salvi i diritti di terzi; ciascuna delle Parti potra' utilizzare o far utilizzare a condizioni ragionevoli, le informazioni di' Base richiamate dall'Articolo IX.2.a) per le esigenze della cooperazione e sulla base della necessita' di conoscere. Quando si dovra' dare corso alle fasi future, nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle Informazioni di Base non sia stato garantito nel corso delle fasi precedenti, la loro utilizzazione dovra' avvenire a condizioni corrette e ragionevoli, sempre che il proprietario dei diritti non svolga il lavoro egli stesso. 3. Informazioni Prodotte Il proprietario delle Informazioni Prodotte e' la Parte o il contraente che le ha generate.
  • a)Divulgazione Ciascuna delle Parti comunica gratuitamente all'altra Parte, conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII le Informazioni Prodotte richieste sulla base della necessita' di conoscere.
  • b)Utilizzazione Ciascuna delle Parti puo' utilizzare o fare utilizzare, gratuitamente, le Informazioni Prodotte ricevute in conformita' alle disposizioni dell'Articolo IX.3.a) solo per i propri bisogni governativi e sulla base della necessita' di conoscere. 4. Misure generali sulla sicurezza delle informazioni
  • a)Tutte le informazioni non classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprieta' sono identificate, contrassegnate e gestite come "Informazioni non Classificate". Tutte le informazioni Classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprieta' sono identificate e contrassegnate come tali.
  • b)Le disposizioni dell'Accordo NATO sulla Comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato il 19 ottobre 1970 e le relative procedure di attuazione del 1° gennaio 1971 si applicano al presente Accordo.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artix · fonte su Normattiva